(Adnkronos) – Può capitare di comprare un prodotto difettoso, di voler far valere la garanzia ma di rendersi conto che lo scontrino è oramai scolorito o addirittura andato perso. Eppure l’unico scenario possibile non è quello di recarsi in negozio e implorare il venditore di riconoscere la garanzia nonostante la mancanza dello scontrino, per poi alla fine rimanere delusi dalla classica risposta del venditore ‘niente scontrino, niente garanzia’. Parola dell’Unione nazionale consumatori. Per esercitare il diritto di garanzia nei confronti del venditore, il Codice del consumo (articolo 128 e seguenti) considera sufficiente dimostrare di aver acquistato il prodotto presso il rivenditore a cui il consumatore si rivolge, non oltre due anni dalla consegna del prodotto (un anno per acquisti con fattura). Il Codice del consumo, quindi, non fa espresso riferimento all’esibizione dello scontrino come requisito necessario per l’esercizio del diritto di garanzia, ma richiede semplicemente di dimostrare la data dell’acquisto. La giurisprudenza afferma che il consumatore, per dimostrare l’acquisto, possa utilizzare anche mezzi probatori documentali o orali (diversi dallo scontrino) che consentano di dimostrare che il bene sia stato acquistato presso il rivenditore e in data certa. Per fare degli esempi si possono utilizzare: le ricevute di bancomat o carta di credito, la testimonianza di una persona presente al momento dell’acquisto, il libretto di garanzia firmato dal venditore, la registrazione dell’acquisto sulla carta fedeltà etc. Ecco allora quando ci si trova in negozio bisogna ricordare che non c’è scusa che tenga: non hanno nessun valore il rifiuto verbale dell’addetto alle vendite, la presenza di una clausola contenuta nel contratto d’acquisto o nelle condizioni di vendita limitativa dell’esercizio del diritto di garanzia, l’esibizione di un cartello in negozio che obbliga a presentare lo scontrino e altre situazioni simili. Chiarito che lo scontrino non è necessario per ottenere la garanzia e che quindi, anche se mancante o scolorito, non condiziona l’esercizio del diritto, bisogna però anche riconoscere che è la più comoda prova d’acquisto da fornire al commerciante. Lo scontrino, infatti, è il documento fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto e contiene tutta una serie elementi utili ad attestare in maniera immediata l’effettuazione di una spesa (con tutti gli elementi temporali della transazione, i riferimenti dell’esercente, il numero seriale, il codice prodotto, etc.). Per questo motivo è utile organizzarsi per conservarlo al bisogno seguendo semplici regole. 1) In via precauzionale si consiglia sempre di fotografare, fotocopiare o scannerizzare lo scontrino in modo che sia conservato anche su un supporto digitale. Queste soluzioni sono utili perché lo scontrino è generalmente stampato su carta termica che tende a scolorire in breve tempo. 2) Si possono inoltre utilizzare applicazioni ad hoc per l’archiviazione dello scontrino (meno consigliabile è affidarsi a servizi offerti a pagamento da molte catene per la conservazione dello scontrino). 3) Nel caso in cui lo scontrino sia oramai scolorito, esistono anche dei divertenti tutorial per far ravvivare il colore, a volte basta anche un ferro da stiro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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