Cosa si intende per Diritto di Cronaca

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Il diritto di cronaca, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall’art. 21 della Costituzione e si estrinseca nel potere-dovere riconosciuto al giornalista di portare a conoscenza dei lettori fatti di interesse pubblico. La funzione della stampa, negli ordinamenti democratici, è quella di informazione, dovendo riportare fedelmente i fatti perché ciascuno possa liberamente orientarsi rispetto ad avvenimenti di rilevanza pubblica e sociale, formandosi una propria opinione sugli avvenimenti e i soggetti che ne sono protagonisti, anche al fine di verificare, da parte di soggetti pubblici, il rispetto di determinati principi giuridici ed etici che sono alla base della convivenza sociale. Tale diritto trova un limite nell’esigenza di tutela della reputazione e del decoro e del prestigio di terzi, dovendosi contemperare gli opposti diritti. Il diritto di cronaca non esime dal rispetto dell’altrui reputazione e della privacy e l’intromissione nella vita privata dei cittadini è giustificata e scriminata, ove offensiva, solamente quando è giustificata dall’interesse pubblico su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. Va precisato che anche la narrazione di fatti privati può risultare di interesse pubblico quando da essi possano desumersi elementi di valutazione sulla personalità e moralità di un uomo pubblico che dovrebbe godere della fiducia dei cittadini. Il diritto di cronaca si sostanzia nell’esprimere una narrazione rigorosa e veritiera dei fatti, caratterizzata dalla continenza dell’esercizio del corrispondente diritto, sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale). Continenza sostanziale, è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Non si deve trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari. Continenza formale è quella per cui l’esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esposizione dei fatti . Ai fini della veridicità della notizia è necessario che la ricostruzione dei fatti avvenga senza travisare l’effettiva consecuzione cronologica degli stessi, omettendo fatti rilevanti o soffermandosi su altri, oltre la loro obiettiva rilevanza, tentando di indirizzare il giudizio del lettore verso l’ipotesi diffamatoria. Può essere riconosciuta l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, come già evidenziato, vengano rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l’informazione venga mantenuta nei limiti dell’obiettività. Quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione. La natura diffamatoria della notizia può anche risultare dal solo titolo dell’articolo, indipendentemente dal riscontro della stessa nel corpo dello stesso, anche qualora si travisi e amplifichi un testo non veritiero. L’obbligo di rispettare la verità e la continenza sussiste non solo con riferimento al testo dell’articolo, ma anche con riguardo al titolo, specie se suggestivo, e se amplifica e travisa il testo dell’articolo e manifesta l’intento denigratorio perseguito ed essendo i lettori attratti, oltre che dal contenuto dell’articolo, anche dal titolo che, a volte, può avere un effetto diffusivo maggiore del corpo dell’articolo . Il titolo, infatti, assume un rilievo particolare, essendo generalmente pubblicato con caratteri in evidenza, e il suo significato offensivo può bene essere oggetto di autonoma valutazione in quanto assolve la funzione di richiamare l’attenzione del lettore e può anche essere autonomamente lesivo della reputazione in quanto implicante possibili infamanti convincimenti ove sia dotato di efficacia suggestiva. Particolare attenzione merita l’intervista che consiste nella narrazione di altra persona, sollecitata dalle domande del giornalista, attraverso la quale vengono portate a conoscenza dell’opinione e i giudizi dell’intervistato che possono assumere contenuto diffamatorio verso i terzi. I presupposti per l’applicazione dell’esimente sono diversi a seconda che si verta in tema di diritto di critica e di cronaca e vanno valutati in relazione alla scriminante di volta in volta ritenuta applicabile. Occorre, in linea di principio, evitare che tramite l’intervista, possano essere impunemente diffuse notizie denigratorie o false nei confronti di terzi. Non è punibile il giornalista che abbia riportato dichiarazioni di terzi quando la falsità delle stesse sia stata abilmente dissimulata, resistendo anche alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano in sé diffamatorie per le espressioni adoperate . L’interesse sociale alla notizia può assumere una rilevanza tale da prevalere sul requisito della verità, intesa come effettiva corrispondenza tra il dichiarato e la realtà fenomenica, solamente nel caso di indubbia notorietà dell’intervistato nel campo della vita politica, sociale, economico, scientifica o culturale e soltanto se vi sia un concreto interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni. Deve, quindi, ritenersi, che ove trattasi di personaggio di rilievo sussiste un interesse pubblico a conoscere le opinioni indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti e dalla correttezza delle espressioni usate e il problema che si presenta è quello relativo alla notorietà e affidabilità del personaggio che rilascia l’intervista, requisiti che, se positivamente riscontrati, determinano una situazione nella quale l’interesse pubblico alla conoscenza del pensiero dell’intervistato può travalicare gli altri principi della continenza e della verità. Occorre distinguere tra l’intervista che riporti fatti e notizie vere, in relazione alle quali va valutata l’esimente del diritto di cronaca, da quella che riporti giudizi o valutazioni su determinati avvenimenti, in relazione ai quali deve accertarsi la scriminante del diritto di critica. Ai fini della valutazione della portata diffamatoria o meno dell’intervista occorre stabilire in che modo debbano essere interpretati i limiti della verità, dell’interesse pubblico, della continenza e della pertinenza delle notizie diffuse. La circostanza che le dichiarazioni riportate non siano riferibili, quanto alla enunciazione, al giornalista, non è sufficiente a far escludere la punibilità o l’illiceità dell’articolo; il giudice, al fine dell’accertamento della sussistenza della scriminante non deve basarsi su astratte formule giuridiche, ma deve effettuare, caso per caso, un’attenta valutazione delle circostanze concrete con riferimento, in particolare, al grado di rilevanza pubblica delle dichiarazioni, del contesto valutativo e descrittivo, allo spazio dato alle ragioni di potenziali offesi.

​Guttae Legis

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