È stato pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 marzo 2024 il ,D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 integrativo e correttivo della riforma Cartabia..
Il decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», entrerà in vigore (dopo l’ordinario termine di vacatio legis ex articolo 73, comma 3, della Costituzione) il 4 aprile 2024.
Esso, si compone di dieci articoli contenenti modifiche e integrazioni al Dlgs n. 150/2022 volte a rendere taluni degli istituti (processuali e sostanziali) interessati dalla riforma Cartabia maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché a risolvere taluni problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore (30 gennaio 2022).
Come indicato nella Relazione introduttiva, si tratta del primo intervento che l’Esecutivo predispone per sofferenze o carenze o correzioni della riforma. Indubbiamente, come risulta dall’analisi delle molteplici previsioni, emerge una sostanziale stabilità della riforma, del resto inevitabile perché l’intervento deve osservare quanto contenuto nella legge delega.
Tanto sopra premesso, le modifiche riguardano tanto la parte sostanziale che processuale del diritto penale.
Quanto il diritto penale sostanziale, una delle modifiche più rilevanti, nel dettaglio, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 31/2024 coordina le modifiche introdotte col Dlgs n. 150/2022 al regime di procedibilità del delitto di lesioni personali e alla – sopravvenuta – modifica dell’articolo 583-quater, comma 2, Cp (introdotta dall’articolo 16 del Dl “Bollette” n. 34/2023, convertito in legge 56/2023), per affermare con maggiore chiarezza il regime di procedibilità d’ufficio rispetto al delitto di lesioni commesso in danno di personale esercente professione sanitaria; laddove, la successiva lettera b) modifica l’ultimo comma dell’articolo 635 Cp per uniformare il regime di procedibilità – a querela della persona offesa – del danneggiamento aggravato dall’esposizione a pubblica fede a quello già previsto per l’analoga fattispecie (ma più grave) di cui all’articolo 625, n. 7, del Cp (cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). La correlata disposizione transitoria di cui all’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 31/2024 estende – coerentemente con la suddetta novella dell’articolo 635 Cp – anche a questa ipotesi il regime transitorio già previsto originariamente in materia di modifica del regime di procedibilità dall’articolo 85 del Dlgs n. 150/2022.
Per quanto, invece, concerne il diritto penale processuale ad essere interessata dalla novella in itinere è, tra le altre, la giustizia riparativa, in modo particolare il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento della stessa, si prevede in primo luogo che durante la sospensione (la cui durata è confermata in un massimo di 180 giorni, come previsto dalla norma vigente) il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e in secondo luogo che la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il PM; durante il periodo di sospensione, restano altresì sospesi il corso per la prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell’art.344 bis C.P.P.
Per quello che, invece, concerne le indagini preliminari le modifiche mirano ad una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi procedimentale e delle procedure correlate all’avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché della trasmissione, a quest’ultimo, da parte del procuratore della Repubblica, dell’elenco di cui all’articolo 127 disposizioni di attuazione al C.P.P.
Quanto, invece, il giudizio in assenza, il decreto, rettifica nel nuovo articolo 420-quater Cpp il riferimento al primo giorno non festivo del mese di ottobre, in luogo del mese di settembre finora previsto (che aveva generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale) e vengono, altresì, interpolati gli articoli 450, 456, e 601 e 656 Cpp per sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell’assenza rispetto al decreto di giudizio immediato, alla presentazione dell’imputato a giudizio direttissimo, alla citazione dell’imputato per il giudizio di appello di cui all’articoli 601 Cpp e al provvedimento di esecuzione ex articolo 656, comma 3, Cpp.
Il correttivo, non ha risparmiato nemmeno i cd. riti speciali. Per quanto riguarda il rito abbreviato condizionato è stabilito che il giudice deve valutare il presupposto dell’economia processuale della scelta del rito contratto in relazione alla maggiore complessità dell’istruzione dibattimentale (oltre che ai “prevedibili tempi” dell’istruzione, come già previsto del Dlgs n. 150/2022). Quanto, invece, la disciplina del giudizio direttissimo (,art. 450 c.p.p.) e quella del rito immediato (,art. 456 c.p.p.) ,è interpolata con la previsione che l’imputato andrà avvertito che non comparendo verrà giudicato in assenza; quanto al procedimento per decreto il decreto legislativo interviene sull’ ,art. 459 comma 1-ter al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo;
Infine, altra importante novità, riguarda le pene sostitutive. Nella specie, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale”. Quanto al procedimento applicativo, il decreto riscrive l’art. 545-bis c.p.p. prevedendo che il giudice ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, effettui de plano la sostituzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisisce il consenso dell’imputato, integra il dispositivo e indica la pena sostitutiva con gli obblighi e le previsioni. E, laddove, siano necessari accertamenti, fissa entro 60 giorni una nuova udienza per la decisione.
Guttae Legis
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