Contratti e tariffe telefoniche: come protestare in caso di problemi e come tutelarsi. I consigli di Altroconsumo

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(Adnkronos) – È un diritto degli utenti tutelare i propri interessi protestando, ma è importante farlo per iscritto: gli operatori hanno l’obbligo di rispondere entro 45 giorni. 8 novembre2024 –Il cambiamento di operatore spesso rischia di diventare un’interminabile odissea, il guasto alla linea può rende muto il proprio apparecchio per quasi tutto il giorno, la bolletta che riporta un costo spropositato rispetto alle telefonate effettuate, i servizi che vengono attivati e addebitati anche se non sono mai stati richiesti, o ancora un contratto con un fornitore che l’utente non ha mai attivato.Ecco alcuni consigli utili da Altroconsumo per aiutare gli utenti a tutelare i propri diritti. Il primo accorgimento al quale prestare attenzione è quello di effettuare il proprio reclamo in forma scritta, essenziale affinché abbia valore e ottenga più facilmente una risposta, rispetto ad un reclamo verbale. Non basta, infatti,chiamare il numero messo a disposizione dal gestore telefonico. Per protestare formalmente il reclamo deve essere inviato per iscritto. Ogni compagnia telefonica ha, infatti, i propri canali dedicati (ed è importante seguire queste indicazioni perché altrimenti si rischia di aspettare inutilmente una risposta per un reclamo che la società non ha ricevuto).  Inoltre, per tutelarsi, prima di firmare un contratto di telefonia, è opportuno leggete tutto il documento, per controllare che non vi siano clausole che possono penalizzare l’utente; verificare che il contratto preveda la possibilità di recedere senza vincoli temporali: ciò significa che l’utente ha il diritto di sciogliere il contratto in qualsiasi momento, purché sia rispettato il preavviso previsto dalle condizioni contrattuali; tenere presente che il preavviso massimo consentito dalla legge per recedere dal contratto non può essere superiore ai 30 giorni. Dunque,non è detto che il periodo di preavviso sia previsto nel documento. In ogni caso, se dovesse esserci, deve comunque essere compreso tra 1 e 30 giorni; se si è scontenti del proprio operatore telefonico e si decidesse di sciogliere il contratto prima della sua scadenza naturale, invece, il recesso non prevede alcun pagamento di penale: è infatti vietato chiedere al cliente spese di penale legate al recesso anticipato. Ciò non significa che l’operazione debba per forza essere gratuita: l’operatore può chiedere di pagare il costo di disattivazione, purché dimostri di aver effettivamente sostenuto le spese che vuole addebitare all’utente; l’operatore non deve imporre alcun limite di tempo per l’utilizzo del servizio che l’utente ha acquistato. Ad esempio, se scade il contratto o lo si scioglie prima di aver consumato l’intero credito del proprio cellulare, l’operatore deve riconoscere il credito residuo. In pratica, l’utente ha il diritto alla restituzione della parte dell’importo della carta ricaricabile o della ricarica che ha già pagato ma che non ha ancora consumato; infine, in caso di contratti conclusi al telefono è necessario ricordare che è diritto dell’utente ricevere copia del contratto firmato e esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sua conclusione. Se l’operatore non rispetta queste indicazioni il contratto si può scogliere in qualsiasi momento.  Se il reclamo non porta a nulla di fatto, cioè l’operatore non risponde entro 45 giorni oppure risponde in maniera non soddisfacente, il passo successivo è quello di fare un tentativo di conciliazione. La conciliazione è una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie del tutto gratuita per il consumatore e che ha il vantaggio di cercare una soluzione tra le parti senza dover andare in giudizio. Altroconsumo aiuta, grazie alla conciliazione del tutto gratuita, a trovare una soluzione nel caso di controversie.     —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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