La Legge 7 Dicembre 2023 n.193, è stata emanata per regolamentare il “Diritto all’Oblio oncologico”. Ogni articolo specifica un elemento caratterizzante la norma – per la lettura integrale del testo si rimanda alla G.U – in questa sede ci limiteremo a dare una spiegazione sintetica della stessa.
L’art. 1 contiene l’esatta definizione del diritto all’oblio oncologico ed enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi. Dall’art. 2 si evince che esso declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi; e compie un importante passo avanti nel prevedere che il comma 1 dell’art.2 non ammette la richiesta informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti. Al comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Altra previsione contenuta nel comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. L’art 2, prevede al comma 5 che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati – sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli – con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall’articolo 4.
L’articolo 3 apporta delle modifiche a specifiche disposizioni della Legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di adozione, in particolare la modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Altre modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardano l’art 1 co1. lett.b), e lett.c). e l’art. 1 co.2.
L’articolo 4 nel disciplinare l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, vieta espressamente la richiesta di informazioni relative lo stato di salute dei candidati, concernenti patologie oncologiche ed il cui trattamento sia concluso da oltre dieci anni e senza episodi di recidiva. Al comma 2 prevede prevede la possibilità di promuovere, nell’ambito delle risorse umane, specifiche politiche attive per assicurare ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
L’ultimo articolo della disposizione, ovvero l’articolo 5 detta disposizioni transitorie e finali. In esso sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l’assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge. Prevede la definizione di un elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori. Stabilisce che i procedimenti in corso per l’adozione nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità oltre ad essere rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, opera a vantaggio del contraente e l’organo di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è il Garante per la protezione dei dati personali. Con la Legge 7 Dicembre 2023 n.193 si è voluto corroborare quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione, il quale sancisce il Principio di Uguaglianza Formale in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ribadendo i criteri fondanti la Costituzione Italiana, la quale sempre all’articolo 3 stabilisce che lo Stato non deve effettuare discriminazioni tra i cittadini.
Guttae Legis
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