Alla base di qualsiasi stato democratico, quello di opinione, rappresenta uno fra i diritti fondamentali. La libertà di opinione, infatti, è un diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo tanto in chiave positiva riconoscendo ad ogni individuo la libertà di opinione e di espressione, quanto in chiave negativa prevedendo il diritto di non essere molestato per la propria opinione nonché cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Conformemente alla disciplina internazionalistica, la Costituzione italiana riconosce, ex art. 21 Cost., il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” tuttavia l’opinione, così espressa, non può mai ledere l’altrui riservatezza, onore e reputazione. Un esercizio abusivo di tale diritto, unitamente a quelli che sono gli elementi essenziali di qualsivoglia fattispecie delittuosa, è sufficiente ad integrare uno fra i vari reati cd. di opinione. Cosa s’intende per reati cd. di opinione? Il termine “reati di opinione” si riferisce a crimini o delitti che coinvolgono l’espressione di opinioni, idee o credenze, piuttosto che azioni fisiche. Questi reati solitamente coinvolgono la violazione della libertà di espressione o di pensiero di un individuo o di un gruppo. Tali reati possono includere diffamazione, ingiuria, oltraggio a pubblico ufficiale, blasfemia, sedizione, istigazione all’odio razziale o religioso, tra gli altri. La definizione e il trattamento dei reati di opinione possono variare da paese a paese in base alle leggi e alla cultura giuridica specifica. In alcuni contesti, la libertà di espressione è ampiamente protetta e i reati di opinione sono limitati, mentre in altri contesti le leggi possono essere più severe e la critica nei confronti del governo, della religione o di altre istituzioni può essere soggetta a persecuzione legale. Caratteristica dei reati di opinione è, infatti, la repressione dell’opinione in quanto tale per il suo solo contenuto che si assume offensivo di valori morali o sentimenti collettivi condivisi. Ma quali sono i reati di opinione previsti e disciplinati dal Codice penale?
Il Codice Penale di molti paesi contiene disposizioni che disciplinano alcuni reati che possono essere considerati reati di opinione. Tuttavia, è importante notare che i reati specifici e le relative pene possono variare notevolmente da un paese all’altro. Di seguito sono elencati alcuni esempi comuni di reati di opinione che potrebbero essere disciplinati dal Codice Penale:
Diffamazione: Questo reato coinvolge la divulgazione di affermazioni false e dannose riguardanti un’altra persona, che possono danneggiarne la reputazione. Le leggi sulla diffamazione possono variare notevolmente da paese a paese. Alcuni paesi hanno leggi più severe sulla diffamazione, mentre altri possono avere standard più permissivi. Inoltre, alcuni paesi possono distinguere tra diffamazione penale e civile, mentre altri possono trattarla esclusivamente come un problema civile.
Ingiuria: Questo reato si verifica quando una persona insulta o offende un’altra persona con parole o azioni.
Oltraggio a pubblico ufficiale: Coinvolge l’offesa o il disprezzo nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Le condotte che costituiscono oltraggio a pubblico ufficiale possono variare da giurisdizione a giurisdizione, ma generalmente includono azioni come insulti, minacce, resistenza o comportamenti sfidanti diretti verso un pubblico ufficiale mentre sta svolgendo il suo lavoro.
Blasfemia: In alcuni paesi, la blasfemia è considerata un reato, coinvolgendo l’irriverenza verso le pratiche religiose o le credenze sacre.
Seditione: Questo reato coinvolge l’incitamento alla ribellione contro l’autorità costituita del governo.
Istigazione all’odio razziale o religioso: Questo reato coinvolge la promozione dell’odio o della violenza contro individui o gruppi basati sulla loro razza, etnia o religione.
Pertanto, anche se i reati di opinione, latu sensu, dal semplice punto di vista terminologico sembrano porsi in contrasto con quanto sancito dall’art. 21 Cost., sulla libertà di manifestazione di pensiero essi rappresentano il naturale risvolto di una società democratica come la nostra. In quanto manifestare il proprio pensiero non significa poterlo fare in modalità offensive, violente o irrispettose. Occorrono dei limiti per tutelare anche la libertà altrui.
Guttae Legis
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