Il Concetto di cittadinanza nella carta Costituzionale

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La Costituzione Italiana nella Prima Parte dei “Diritti e Doveri dei Cittadini, precisamente all’articolo 22 sancisce: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. Tale articolo si può, però, comprendere mettendo in relazione il contesto storico antecedente l’emanazione della Carta Costituzionale. Durante il regime fascista, infatti, furono emanate le leggi razziali, che cancellarono nei confronti degli ebrei, tutti i diritti fondamentali come la libertà, il lavoro, la proprietà. Da qui nacque l’esigenza dei padri Costituenti di stabilire un’ulteriore tutela e garanzia già dedotta dall’articolo 3 della Costituzione, affinché, nessuno potesse limitare i diritti fondamentali di ogni uomo, sia questi un cittadino italiano, uno straniero o un apolide.

L’articolo 22 stabilisce tre elementi essenziali impressi dai nostri Costituenti: La capacità giuridica, la cittadinanza ed il nome.

La capacità giuridica è l’attitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, ovvero la capacità di essere soggetto di diritti e di obblighi.

Questa si acquista con la nascita e costituisce un attributo inalienabile della persona. È proprio nel momento in cui veniamo al mondo, dunque, che acquisiamo automaticamente diritti e doveri. Riconoscere la capacità giuridica sta anche alla base dell’affermazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e nella titolarità dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, allo scopo di assicurare lo svolgimento della sua personalità nelle formazioni sociali (art. 2). La Capacità giuridica cessa con la morte. Tuttavia, Non bisogna confondere la capacità giuridica con la capacità di agire che è invece la possibilità di impegnarsi firmando atti o contratti. Ogni persona ha diritto al nome che gli viene attribuito dai genitori( tale attribuzione è presente anche nell’articolo 6 del c.c) .Quando si parla di nome si intende sia il cognome che il prenome.

Il nome, viene scelto di comune accordo dai genitori. In caso di contrasto, è il Tribunale dei Minorenni che decide al posto loro. Il giudice tenterà di proporre la soluzione che ritiene più conforme all’interesse della famiglia e del bambino.

La legge consente di cambiare nome e anche cognome, ma affinché questo avvenga, deve sussistere, come presupposto, una motivazione di rilevanza oggettiva e di carattere eccezionale. Il diritto al nome viene tutelato anche nel Codice penale attraverso il reato di sostituzione di persona. Questo avviene quando qualcuno usa indebitamente il nome altrui, sostituendosi a questi per danneggiarlo o ricavarne un profitto.

Infine, La cittadinanza costituisce quel rapporto che lega la persona ad uno Stato. Per effetto di essa si diviene titolari di diritti civili, politici, economici e sociali, divenendo componente del popolo di quello Stato, cioè cittadino. In Italia, vige lo ius sanguinis ( diritto di sangue), perché si basa sulla discendenza o filiazione. Quindi, è cittadino italiano innanzitutto chi nasce da padre o madre italiano. Alcuni Paesi adottano invece il principio dello ius soli che consente di ottenere la cittadinanza di un Paese per il semplice fatto di essere nati all’interno di tale territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori (che potrebbero essere anche stranieri).In Italia, la cittadinanza iure soli è riconosciuta solo in tre casi:

a chi nasce, nel nostro territorio, da genitori ignoti o apolidi (ossia privi di cittadinanza).
al figlio di ignoti trovato nel territorio italiano se privo di altra cittadinanza.
al figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

La cittadinanza italiana si può ottenere anche per estensione (ossia con passaggio da un familiare all’altro) il che succede ad esempio quando un minore straniero viene adottato da un cittadino italiano oppure quando il coniuge straniero di un cittadino italiano, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni in Italia; oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.

La cittadinanza si può acquisire anche per beneficio di legge. Ciò succede nel caso dello straniero, figlio o nipote di almeno un cittadino italiano, se presta servizio militare per l’Italia, se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato o se, dopo 18 anni, risiede legalmente da almeno due anni in Italia. Ed è anche il caso dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento di 18 anni.

Infine, la cittadinanza si può ottenere per naturalizzazione che si verifica quando lo straniero fa richiesta di diventare cittadino italiano e dimostri di risiedere all’interno del territorio italiano per un determinato periodo di tempo.

Il Presidente della Repubblica può concedere la cittadinanza allo straniero che abbia reso eminenti servizi allo Stato. È stato il caso di due ragazzini, Rami e Adam, egiziano il primo e marocchino il secondo, che hanno dato l’allarme ai Carabinieri mentre erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese, riuscendo così con coraggio a sventare l’attentato.

Non dimentichiamo infine che il cittadino di un Paese che fa parte dell’Unione Europea, oltre alla cittadinanza del proprio Stato d’origine, acquisisce anche la cittadinanza europea. Pertanto, tutti i cittadini italiani sono anche cittadini europei, il che ci attribuisce tutti i diritti correlati ai trattati stretti con gli altri Stati membri.

Da questo articolo si può dedurre come i nostri Padri Costituenti abbiano tutelato valori e principi inviolabili, presenti in tutto il mondo.

​Guttae Legis

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