Il piano genitoriale alla luce della Riforma Cartabia

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La riforma “Cartabia” ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia tra cui il piano genitoriale, previsto dall’art. 473 bis.12 ultimo comma c.p.c.

Un importante strumento finalizzato a salvaguardare l’interesse supremo dei figli.

Questa innovativa misura, si pone l’obiettivo di garantire ai bambini il diritto fondamentale di mantenere un solido legame con entrambi i genitori, in caso di:

– Separazione dei coniugi;

– Divorzio;

– Cessazione della convivenza tra i genitori.

La sua introduzione rappresenta un passo significativo verso la promozione della genitorialità condivisa e l’attenuazione dei conflitti tra i genitori, il tutto nell’ottica di preservare il benessere emotivo e psicologico dei figli coinvolti.

Quanto più un piano genitoriale sarà dettagliato, tanto più sarà facile per gli avvocati, per i mediatori o per il giudice trovare i punti di contatto tra le due proposte , aiutando così le parti a conciliarsi.

Il piano genitoriale, tuttavia, non può risolversi in un resoconto astratto e meramente formale delle attività dei figli minori, bensì deve evidenziare un progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Ma quando si applica il piano genitoriale?

In seguito alla riforma Cartabia, si distinguono due diversi ambiti di applicazione del piano genitoriale: Applicazione obbligatoria e applicazione facoltativa.

Applicazione obbligatoria

Tutte le volte che per definire le condizioni di mantenimento ed affidamento dei figli sia necessario ricorrere al giudice, e quindi nei casi di: Separazione/ Divorzio, ricorso per determinare le condizioni di affidamento dei figli. I genitori hanno l’obbligo di presentare una proposta di piano genitoriale a pena di decadenza, in modo da permettere al Giudice di valutare se le proposte di progetto educativo avanzate dai genitori rispondano effettivamente all’interesse dei figli. In particolare: il genitore che ricorre in giudizio è tenuto a presentare la propria proposta allegandola al ricorso introduttivo (art. 473 bis.12 comma 4 c.p.c.)  mentre il genitore che si costituisce adempie a detto obbligo allegando lo schema di piano genitoriale direttamente con la costituzione di comparsa e risposta (art. 473- bis. 16 c.p.c. ) .Il Giudice, lette le proposte presentate, nel caso in cui non vi sia accordo tra genitori sulle questioni di maggior rilevanza inerenti alla cura/gestione/mantenimento dei figli, oppure se le ipotesi di piano educativo avanzate dai genitori non corrispondano all’interesse dei bambini, può proporre un piano genitoriale ad hoc che, se accettato, diviene parimenti vincolante per entrambi i genitori (art. 473 – bis. 50 c.p.c.).

Applicazione facoltativa

Quando i genitori riescono a raggiungere un accordo riguardo alle questioni finanziarie e legali che seguono a una separazione/cessazione di convivenza, l’inclusione di un Piano Genitoriale può dimostrarsi utile, anche se non obbligatorio .Questo strumento offre infatti la possibilità di prevenire fin dall’inizio possibili attriti futuri legati alle decisioni che riguardano i figli, quali ad esempio: la scelta dell’istituto scolastico ;il momento più opportuno per i piccoli di conoscere nuovi compagni dell’altro genitore; la ripartizione tra genitori delle deduzioni fiscali legate alla presenza di figli. Sono tutte questioni che, se affrontate senza pianificazione, possono trasformarsi in future liti, destinate nel peggiore dei casi a sfociare in controversie in tribunale. Un piano genitoriale dettagliato, invece, può agire come un manuale condiviso per i genitori, garantendo una base stabile su cui basare le scelte relative alla crescita e al benessere dei figli, una comunicazione aperta e rispettosa tra i genitori che metta in primo piano il benessere dei minori in ogni decisione. Sebbene non imposto in caso di separazione consensuale, il piano genitoriale si rivela un alleato prezioso per le coppie separate desiderose di assicurare un futuro tranquillo ai propri figli. La sua inclusione nella pianificazione post-separazione contribuisce significativamente a stabilizzare la nuova dinamica familiare e a promuovere la serenità per tutti i membri coinvolti.

Cosa succede se uno dei genitori non rispetta il piano genitoriale?

Una volta che il piano genitoriale è stato firmato dalle parti o, nel caso di un procedimento giudiziale, è stato approvato dal Giudice, esso diventa vincolante per entrambi i genitori che si impegnano a rispettarlo in ogni suo aspetto.

l mancato rispetto delle misure previste, permetterà al genitore avente interesse fare ricorso al Giudice che potrà adottare nei confronti del genitore inadempiente le seguenti misure art. 473 – bis. 39 c.p.c. Modificare le condizioni di affidamento: Il Giudice può apportare modifiche ai provvedimenti esistenti in materia di affidamento, se lo ritiene opportuno; Ammonizione formale: il Giudice ha il diritto di emettere un avvertimento formale, chiedendo al genitore di astenersi da comportamenti lesivi per gli interessi dei figli; Sanzione economica giornaliera: Il Giudice ha il potere di imporre al genitore inadempiente il pagamento di una sanzione, calcolata in base ai termini dell’art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo o violazione dei provvedimenti; Sanzione Amministrativa: Il Giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, con un importo che varia tra 75 euro fino ad € 50 mila, a favore della cassa delle ammende; Risarcimento: In situazioni in cui è necessario, il Giudice ha la facoltà di condannare il genitore inadempiente a risarcire l’altro genitore o persino il figlio, anche senza che vi sia una richiesta formale da parte dell’altra parte coinvolta.

​Guttae Legis

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