La legge 269/98 uno spiraglio che tutela il minore

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La legge n. 269/98 è stata promulgata per adeguare le incriminazioni alla crescente attività criminale riguardante lo sfruttamento sessuale dei minori, specialmente in risposta al diffuso fenomeno della pedofilia. Questa legge è stata redatta in conformità con la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata attraverso la legge n. 176/91, e con la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996. Tale conferenza si concluse con l’approvazione del Progetto delle dichiarazioni di intenti e del programma operativo, che si poneva l’obiettivo di promuovere la cooperazione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale tra i paesi aderenti per contrastare questo fenomeno. Sono soggette a perseguimento legale le azioni che coinvolgono l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione di individui sotto i 18 anni, comprese quelle finalizzate alla produzione di materiale pornografico o alla realizzazione di esibizioni pornografiche. Questo include anche la distribuzione o divulgazione, anche tramite mezzi telematici, di tale materiale o di informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori. Inoltre, è considerato reato anche lo sfruttamento sessuale di minori a scopo di turismo sessuale. La legge riflette un nuovo approccio nei confronti dei reati che coinvolgono minori, considerando come bene giuridico leso lo sviluppo della loro personalità, focalizzandosi sulla loro libera autodeterminazione anziché sull’esercizio conscio della libertà personale, come previsto dalla legge n. 66/96. Le nuove tipologie di reato non mirano a incriminare gli atti sessuali compiuti con violenza o minaccia, ma piuttosto lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile. Queste azioni, oltre a essere intrinsecamente dannose dal punto di vista sociale e morale, rappresentano una grave violazione dell’integrità personale dei soggetti coinvolti, i quali, a causa della loro età, non sono pienamente in grado di decidere autonomamente sulla propria condotta. Il legislatore ha voluto contrastare l’organizzazione professionale della prostituzione minorile, che coinvolge sia prestazioni sessuali effettive che la produzione o la riproduzione di materiale erotico. In Italia, la prostituzione minorile coinvolge sia minori italiani che stranieri, con questi ultimi spesso vittime della tratta. Questo crimine implica il rapimento o l’inganno di esseri umani dai loro luoghi d’origine, portandoli nei Paesi occidentali e vendendoli come schiavi. Molte vittime sono state rapite da organizzazioni criminali internazionali, mentre altre sono state vendute dalle proprie famiglie o ingannate con false promesse di lavoro. La quantificazione del numero di minori costretti alla prostituzione in Italia è complessa, specialmente a causa delle situazioni di prostituzione familiare o amicale, particolarmente difficili da individuare, soprattutto nel caso dei minori italiani. La lotta contro la prostituzione minorile richiede un coordinamento sia a livello locale che nazionale ed internazionale, poiché l’organizzazione criminale è intricata e complessa. È essenziale un efficace coordinamento con i paesi destinatari dei flussi turistici interessati a questo tipo di mercato. Le forze di polizia locali sono autorizzate a segnalare agli organismi internazionali la nazionalità di individui sospettati di commettere violenze sessuali sui minori nei paesi di destinazione turistica.

​Guttae Legis

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